CONTENZIOSO TRIBUTARIO: NEWS

SPONSORIZZAZIONI PRESSO SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE SEMPRE DEDUCIBILI

Come è noto, la spesa per l’attività di sponsorizzazione, che si svolge attraverso la promozione dell’immagine e/o dei prodotti o servizi dello sponsor (per esempio: apposizione del marchio/logo sulle divise, esibizioni di striscioni/tabelloni nei luoghi e nelle date nelle quali si svolgono le manifestazioni sportive), effettuata presso società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, interamente deducibile dal reddito del soggetto sponsor (articolo 90, comma 8, Legge n. 289/2002).

Con una recente sentenza (n. 8981 del 06 aprile 2017), la Corte di Cassazione, ribadendo taluni principi già contenuti in precedenti sentenze della stessa Corte, ha stabilito che le predette spese, nei limiti sopra indicati, costituiscono sempre spese di pubblicità integralmente deducibili, atteso che la previsione di cui al predetto articolo 90 deve essere considerata alla stregua di una presunzione di legge assoluta, superabile soltanto allorquando sia dimostrato che non sono state rispettate le condizioni e i limiti previsti dall’articolo 90, ovvero che l’operazione è un mero atto di frode.

RECUPERO IVA NON INCASSATA - PROCEDURE CONCORSUALI - SPIRAGLIO DELLA CORTE UE

Variazione della base imponibile ai fini dell’IVA – Procedure concorsuali

E’ noto che, in base alla vigente legislazione Italiana (articolo 26, DPR n. 633/1972), il soggetto che ha emesso la fattura per la vendita di beni o per la prestazione di servizi, le cui operazioni sono state assoggettate a IVA, esposta nella fattura, ha facoltà di detrarre (vale a dire di “recuperare”) la relativa imposta (IVA) qualora si verifichi il mancato pagamento della fattura a causa di procedure concorsuali (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, fallimento) rimaste infruttuose (la detrazione sarà parziale nel caso in cui il mancato pagamento fosse parziale).

La difficoltà di applicazione della suddetta normativa consiste nella circostanza per la quale occorre attendere la conclusione della procedura concorsuale prima di poter esercitare il diritto alla detrazione (recupero) dell’imposta, poiché, in Italia, la durata media delle procedure concorsuali è largamente superiore a cinque anni, molte delle quali terminando soltanto dopo dieci anni.

Lo spiraglio aperto dalla Corte di Giustizia Europea

La sentenza 23 novembre 2017, C-246/16, è stata emessa dalla Corte di Giustizia Europea a seguito del rinvio proposto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, la quale ha dubitato del fatto che il predetto articolo 26 sia conforme ai principi di proporzionalità, di effettività del diritto dell’Unione Europea e di neutralità dell’IVA, tracciati al riguardo dalle Direttive Europee e dalla giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia, atteso che non pare congruo con detti principi dovere attendere anche dieci anni per poter detrarre (recuperare) l’IVA (già pagata all’erario) che non è stato possibile incassare dal cliente poiché assoggettato a una procedura concorsuale.

Orbene, la Corte di Giustizia ha affermato che <[...] uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell’IVA all’infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni.>

Ad avviso di chi scrive, una simile affermazione apre uno spiraglio assai concreto alla possibilità di detrarre (recuperare) l’IVA che non è stata incassata dal cliente, poiché assoggettato a una procedura concorsuale, fin dalla data di apertura della procedura medesima.

E’ probabile che un simile comportamento, nei primi tempi, possa essere contestato dall’Agenzia delle Entrate; tuttavia, stante il tenore della predetta sentenza, si ritengono elevate le probabilità di una difesa efficace e di un pronunciamento favorevole dei giudici Italiani che fossero chiamati a giudicare la questione, almeno fino a quando non interverrà il legislatore, il quale, presumibilmente, stabilirà la durata della procedura oltre la quale il diritto alla detrazione dell’imposta potrà essere esercitato (ragionevolmente, due anni).