Lo Studio

Attivo dal 1989, costituito dal socio fondatore Francesco Petralia, revisore legale dei conti e membro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, lo Studio fornisce servizi di assistenza e consulenza nelle materie tributarie, civilistiche, fiscali e legali. Il nostro team è particolarmente attivo nella gestione delle controversie tributarie e nella rappresentanza tributaria per la gestione del contenzioso (avvisi di accertamento e di liquidazione, cartelle esattoriali, inviti al contraddittorio e altro, avanti gli enti e gli uffici impositori, alle commissioni tributarie e alla Corte di Cassazione).    Costituisce settore di particolare competenza dello Studio la tutela dei patrimoni e la costituzione di Trust.    Disponiamo di strutture dedicate per la gestione e la revisione della contabilità di professionisti, imprese e società. Tra i nostri collaboratori troverete consulenti del lavoro, avvocati (diritto di famiglia, diritto del lavoro, diritto civile e penale) e notai. Allo Studio fanno riferimento numerosi gruppi stranieri per la gestione delle attività in Italia.   ... COMPETENZE SPECIFICHE

 

fiscalità internazionale

Lo Studio, anche in collaborazione con primarie strutture presenti nei Paesi dell'Unione Europea, al fine di evitare il mancato rispetto delle normative fiscali di riferimento, nonchè di sfruttare le opportunità offerte dal mercato globale, assiste i propri clienti che intendono effettuare o gestire investimenti all'estero, così come i soggetti stranieri che intendono investire in Italia. ... VAI ALLA PAGINA DEDICATA
       

NOVITA': TRUST - Niente imposte per l'istituzione

Con due recenti sentenze (23.4.2020, n. 8082; 29.5.2020, n. 10256) la Corte di Cassazione ha confermato i principi di diritto in virtù dei quali l’istituzione di un Trust e il conferimento dei beni in Trust, e il contestuale trasferimento dei medesimi al Trustee affinché li amministri in funzione del soddisfacimento dello scopo del Trust, non costituiscono presupposto per l’applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni e, pertanto, qualora si tratti di beni immobili, neppure presupposto per l’applicazione delle imposte catastali e ipotecarie.

La Corte di Cassazione, infatti, ha ribadito che le predette imposte trovano applicazione soltanto nel momento in cui i beni conferiti in Trust, alla cessazione del medesimo o anche prima se ricorrono determinate condizioni, sono trasferiti ai beneficiari, siano essi individuati già al momento dell’istituzione del Trust ovvero soltanto in seguito.

Grazie al predetto orientamento giurisprudenziale, l’istituzione di un Trust è oggi, sovente, uno strumento sempre più in grado di soddisfare numerose esigenze di legittima protezione del patrimonio e/o di pianificazione successoria.

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